A partire dal 1° gennaio 2025, le operazioni rese a fronte di corrispettivi specifici e contributi associativi supplementari nei confronti dei soci, associati e partecipanti saranno attratte in campo Iva, anche se in regime di esenzione.
Detto in altre parole, TUTTI gli enti associativi (comprese APS, ODV, ASD, etc) dovranno emettere fatture (esenti da Iva) nei confronti dei loro soci a fronte del pagamento di quote associative supplementari e corrispettivi specifici. In alternativa, sarà possibile anche dotarsi di un registratore di cassa ed emettere scontrini fiscali (sempre in esenzione da Iva). Non sarà più possibile invece rilasciare semplici ricevute non fiscali.
Questa modifica inciderà direttamente su gran parte delle attività istituzionali delle associazioni, finora considerate non commerciali in ragione della loro destinazione nei confronti degli associati e tesserati che partecipano alla vita associativa.
Dal 1° gennaio 2025, le associazioni avranno dunque l’obbligo di apertura della partita iva, fatturazione, registrazione e relativi adempimenti, cui si aggiunge, in determinate condizioni, la tenuta di una contabilità separata.
Si fa presente che i suddetti adempimenti non riguardano le associazioni in regime di 398/91 o che optano per la dispensa per le operazioni esenti ex art. 36-bis D.P.R. 633/1972(sul punto si attende conferma formale da parte dell’agenzia delle entrate).
In questi casi l’unico vero obbligo riguarderà l’apertura della partita iva (salvo richiesta di documento fiscale comprovante la spesa effettuata da parte dell’associato).
Il nuovo regime Iva entrerà in vigore al fine di adeguare la vigente normativa italiana alle Direttive della Comunità Europea che aveva avviato una procedura d’infrazione con l’obiettivo di riformare le attuali prestazioni rese a favore dei soci e considerate “non soggette a Iva”.