A cura di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri

PREMESSA

Sono pervenute ai nostri uffici nazionali e ai nostri comitati territoriali molte richieste di chiarimento in merito alla possibilità di corrispondere ai volontari sportivi rimborsi forfettari di spesa nonché all’inserimento, sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), dei dati relativi a tali rimborsi.

Le richieste sono rivolte in particolare a conoscere quali siano le figure di volontari sportivi a cui tali rimborsi possono essere erogati, quali siano le attività per le quali tale tipologia di rimborso è consentita, quale sia l’importo massimo che si può rimborsare, come si compila il modulo “Volontari” del RASD.

E’ opportuno pertanto riepilogare quanto la normativa prevede in materia, cosa ha fatto l’AICS per renderne possibile l’applicazione ai volontari sportivi che operano a favore dell’Associazione nazionale, dei suoi Comitati territoriali e degli Enti sportivi dilettantistici (ESD) affiliati, nonché illustrare le modalità di inserimento dei rimborsi forfettari sul RASD.

L’ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021 E I VOLONTARI SPORTIVI

Le “Prestazioni dei volontari sportivi” sono come noto disciplinate dall’articolo 29 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36, secondo il quale una serie di soggetti, tra cui l’AICS in qualità di Ente di Promozione Sportiva, e gli ESD ad esso affiliati ed iscritti al RASD, “possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. Esso prevede inoltre che “Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”.

Le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere “retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”.

Le prestazioni sportive dei volontari, pertanto, non possono prevedere l’erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, il rimborso forfettario delle stesse.

QUALI SONO LE MODIFICHE APPORTATE ALL’ARTICOLO 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2021 DALLA LEGGE 106/2024

 Nella scorsa estate, all’articolo 29 del d.lgs. 36/2021 sono state apportate importanti modifiche dalla Legge 29 luglio 2024, n.106, di conversione con modificazioni del decreto Legge 31 maggio 2024 n.71 (Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.177 del 30 luglio 2024 ed entrata in vigore il giorno successivo.

 

In particolare, ai volontari sportivi (che devono essere obbligatoriamente assicurati per la responsabilità civile verso i terzi) possono essere ora riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute:

  • per attività svolte anche nel proprio comune di residenza;
  • nel limite complessivo di 400 euro mensili;
  • in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dall’Ente affiliante e inseriti pertanto sul RASD;
  • purché gli Organismi sportivi affilianti, tra i quali l’AICS quale Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI “individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.”

Tali rimborsi forfettari, inoltre:

  • non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce ma concorrono al superamento della franchigia di 5 mila euro ai fini INPS e di 15 mila euro ai fini IRPEF;
  • gli Enti eroganti (AICS, Comitati territoriali, ASD/SSD etc.) sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari che nello svolgimento dell’attività sportiva riconosciuta ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno di essi;
  • la comunicazione avviene tramite il RASD, entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive oggetto di rimborso.

COSA HA FATTO L’AiCS. LA DELIBERA D.N. N.11 DEL 10 DICEMBRE 2024

La Direzione Nazionale AICS, al fine di consentire ai soggetti che ne hanno diritto di poter

applicare la normativa vigente in materia di volontari sportivi ai sensi del citato articolo 29 del d.lgs. 36/2021, in data 10 dicembre 2024 ha assunto la delibera n.11/2024 con la quale ha stabilito:

  • che possono svolgere attività di volontariato sportivo per le attività riconosciute di cui sopra, avendo diritto ai rimborsi forfettari di spesa tutti i soggetti di cui all’art. 25 del d.lgs. 36/2021 (atleti, istruttori, direttori di gara etc. etc.) e al cosiddetto “mansionario” approvato con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 26 gennaio 2024 e successive modificazioni e integrazioni;
  • che le manifestazioni e gli eventi sportivi, compresi quelli didattici e formativi, per i quali possono essere corrisposti ai volontari, per le loro prestazioni sportive, rimborsi forfettari di spesa, sono tutti quelli organizzati dall’AICS stessa e/o dalle sue articolazioni territoriali ai quali l’Ente sportivo erogante ha partecipato nonché quelli organizzati dagli Enti Sportivi Dilettantistici (ESD) affiliati all’AICS e per i quali l’AICS ha concesso la sua autorizzazione;
  • che tutti gli eventi e manifestazioni, inoltre, devono essere obbligatoriamente caricati sul RASD;
  • quali sono le attività sportive e le tipologie di spesa che possono essere oggetto di rimborso, per le quali si rimanda alla lettura della delibera a suo tempo inviata a tutti gli Enti interessati;
  • che l’entità del rimborso forfettario, fermi restando i limiti di legge, sia determinata dagli enti eroganti tramite apposita delibera.

 

 

 

COSA DEVONO FARE COMITATI TERRITORIALI ED ESD PER POTER EROGARE RIMBORSI FORFETTARI DI SPESA

Sulla base della delibera adottata dall’AICS, essi devono pertanto:

  • tramite il loro Organo di Amministrazione deliberare, fermi restando i limiti di legge, l’entità del rimborso forfettario, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo, del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell’entità del rimborso stesso;
  • richiedere l’autorizzazione a svolgere la manifestazione/l’evento/l’attività sportiva all’Ufficio Sport della Direzione Nazionale: i comitati territoriali tramite la funzione “Eventi” del programma di tesseramento on line, gli ESD affiliati o tramite la suddetta funzione “Eventi” o direttamente tramite il modulo “Nuova attività organizzata” del RASD (si trova nella sezione ASD/SSD – Attività del RASD) e inserire i partecipanti alla manifestazione/evento/attività;
  • per quanto riguarda le attività organizzate dall’AICS, dalle sue articolazioni territoriali e dagli ESD affiliati, ai quali l’ESD erogante il rimborso ha partecipato, esse sono inserite sul RASD a cura degli organizzatori delle stesse;
  • inserire sul RASD, nel modulo “Volontari” della sezione “Lavoro Sportivo”, entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive oggetto di rimborso, i nominativi dei volontari sportivi e l’importo del rimborso mensilmente erogato.

IL RASD E L’INSERIMENTO DEI VOLONTARI CHE HANNO PERCEPITO RIMBORSI FORFETTARI

 

La piattaforma del RASD, come previsto dalla Legge 106/2024, è stata implementata con il modulo “Volontari” (selezionabile all’interno della sezione denominata “Lavoro Sportivo”) a partire dal 14 novembre scorso. In novembre e in dicembre Federazioni sportive ed Enti di Promozione sportiva hanno approvato le delibere previste dall’articolo 29 del d.lgs. 36/202.

E’ così possibile per tutti gli affiliati AICS, a partire dal 10 dicembre 2024, corrispondere rimborsi forfettari di spesa ai sensi della normativa vigente e caricarli sul RASD.

 

Come fare? In sintesi, si forniscono le istruzioni necessarie, rimandando per una descrizione più dettagliata al “Manuale Volontari sportivi”, scaricabile dal RASD (HELP – GUIDE UTENTE – Manuale volontari sportivi).

  • Selezionare “Nuovo volontario”
  • Nel campo “Persona” inserire il codice fiscale del volontario. Se tesserato presente sul RASD il nominativo apparirà automaticamente. Altrimenti, considerato che i volontari possono essere anche non tesserati, cliccare su “Nuovo” e inserire il nuovo codice fiscale;
  • Nel campo “OS (Organismo sportivo) o Ente che ha riconosciuto la manifestazione,” dal menù a tendina, cliccare su AICS (o nel caso di partecipazione ad attività organizzate da altri OS o Enti, sull’acronimo relativo);
  • Nel campo “Codice attività” inserire il codice specifico dell’evento/attività a cui il volontario ha partecipato. Tale codice è stato attribuito dal programma “Eventi” dell’AICS o dal RASD per gli eventi inseriti direttamente in esso, e si trova di norma nella sezione attività del RASD di ogni singolo Ente, oppure, se non presente, nella sezione attività del Comitato provinciale cui si è affiliati, e a cui ci si può rivolgere. Se il volontario ha prestato nello stesso mese attività per più di un evento, si deve compilare un modulo “volontari” per ogni evento.
  • Nel campo “Data inizio attività svolta” inserire la data in cui il cui volontario ha iniziato a fornire le sue prestazioni in riferimento al mese di svolgimento della stessa;
  • Nel campo “Rimborso a forfait mensile” inserire l’importo corrisposto in ogni mese di svolgimento dell’attività (superiore a 0 e inferiore a 400 euro). Il limite di 400 euro è un limite soggettivo, riferito a ciascun volontario, ed è pertanto opportuno farsi consegnare dallo stesso un’autocertificazione attestante il non superamento di tale limite.
  • Una volta completato l’inserimento cliccare sul tasto “Verifica” per valutare la congruenza dei dati inseriti e, se l’esito è positivo, cliccare sul tasto “Salva”.
  • I dati possono essere cancellati o modificati entro 60 giorni dall’inserimento.