A cura dei consulenti di E-Ius. Del via libera europeo tratteremo anche nella puntata di SportivaMente del 29 marzo con Cantiere Terzo Settore

 

Lo scorso 8 marzo l’Europa ha dato il via libera definitivo alla riforma fiscale del Terzo Settore. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato la ricezione della comfort letter, inviata dalla Direzione Generale Concorrenza (DGC) della Commissione UE, che conferma la compatibilità di alcune misure fiscali riservate agli Enti del Terzo Settore (ETS) e alle Imprese Sociali (IS) con gli aiuti di Stato.

Nello specifico, sono state considerate non selettive le seguenti misure:

  • art. 79, comma 2 bis, Codice del Terzo Settore – CTS;
  • art. 80 CTS (regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali);
  • art. 86 CTS (regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato);
  • art. 18, comma 1, D.lgs. n. 112/2017. La DGC fonda il proprio placet sulla circostanza che gli ETS non sono assimilabili ai soggetti profit, poiché perseguono esclusivamente finalità di interesse generale e non possono distribuire utili ai soci, se non nei limiti stabiliti dalla legge per le imprese sociali (massimo 50% degli utili con remunerazione contenuta entro il tasso dei buoni fruttiferi postali +2,5%).

Resta ancora da definire il quadro normativo relativo:

  • alla finanza sociale. L’UE deve ancora valutare la compatibilità della normativa sull’accesso degli ETS al capitale di debito attraverso lo strumento dei titoli di solidarietà, previsti dall’art. 77 del CTS, con la disciplina sugli aiuti di Stato;
  • all’accesso agevolato delle IS al capitale di rischio. L’UE deve ancora valutare la compatibilità tra gli incentivi riservati agli investitori delle IS di nuova costituzione (previsti dall’art. 18, commi 3, 4 e 5) con la disciplina sugli aiuti di Stato. In considerazione di quanto precisato nella comfort letter verosimilmente dal 1° gennaio 2026 gli enti iscritti nel RUNTS potranno beneficiare di un “nuovo” quadro fiscale in quanto saranno operativi i regimi fiscali previsti dall’art. 84 e 85 del CTS (rispettivamente regime fiscale delle ODV e regime fiscale per le APS e SMS), i nuovi criteri di commercialità o non dell’ente (art. 79 CTS) e i regimi forfetari previsti dall’art. 80 e 86 CTS.

In tal senso, occorrerà attendere alcuni chiarimenti in ordine al primo periodo di imposta da cui troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali.

Il destino delle ONLUS

L’arrivo della comfort letter segna anche il destino delle ONLUS. Le realtà dotate di tale qualifica, infatti, dal 1° gennaio 2026 – a rigore – vedranno il venire meno dell’Anagrafe ONLUS e l’abrogazione della normativa di favore prevista dal D.lgs. n. 460/1997.

Pertanto, entro il 31 marzo 2026, le ONLUS ancora iscritte nell’Anagrafe saranno tenute a presentare apposita istanza di iscrizione nel RUNTS scegliendo la sezione più confacente alle proprie esigenze anche alla luce di un eventuale test di commercialità ai sensi dell’art. 79 CTS. La mancata iscrizione nel RUNTS, al di fuori dei casi menzionati dalla legge 104/2024 (i.e trust ONLUS e onlus sottoposte a coordinamento e controllo) comporta la devoluzione del patrimonio incrementale acquisito in vigenza della qualifica ONLUS.

L’abrogazione del regime Onlus dal 1° gennaio determinerà che gli enti in fase di passaggio nel RUNTS, almeno formalmente, potranno applicare le norme fiscali del terzo settore solo una volta iscritte nel Registro stante il tenore letterale dell’art. 104, comma 2, del CTS. Dunque, potrebbe esservi una fase transitoria di “sospensione” della fiscalità di vantaggio nel periodo intermedio tra il 1° gennaio 2026 e il perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS. Sarebbe, dunque, auspicabile chiarire espressamente la possibilità per le ex-ONLUS di applicare i nuovi regimi fiscali sin dall’inizio del periodo d’imposta, sempreché l’iscrizione al RUNTS sia presentata nel termine previsto.