Leggi qui l’articolo di Gabriele Sepio su VITA.it

La Commissione europea ha confermato la compatibilità delle misure fiscali introdotte dalla riforma del Terzo settore con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

Tenuto conto della comfort letter inviata dalla Commissione UE, a partire dal prossimo periodo d’imposta entreranno in vigore:

  • le nuove disposizioni di cui all’art. 79 del CTS, che introducono specifici criteri per definire la commercialità/non commercialità degli ETS e delle attività di interesse generale da essi svolte;
  • i nuovi regimi forfetari per la tassazione delle attività degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80 del CTS) e delle ODV e delle APS (art. 86 CTS, che sostituirà dal prossimo anno il regime della legge 398/1991); 
  • le specifiche esenzioni fiscali per le imprese sociali, in relazione agli utili reinvestiti nelle attività istituzionali (art. 18, co. 1 del D.lgs. 112/2017)
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Resta invece ancora in attesa di definizione l’operatività delle misure di finanza sociale (art. 77 CTS) e delle agevolazioni agli investimenti nelle imprese sociali in fase di start up (art. 18, co. 3, 4 e 5 CTS), per le quali il Ministero del Lavoro sta ancora finalizzando il confronto con la Commissione Europea. 

Con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, verranno superati i regimi fiscali previgenti, in particolare:

  • verrà definitivamente abrogato il regime ONLUS;
  • cesserà di applicarsi alle associazioni il regime della legge 398/1991, che rimarrà in vigore esclusivamente per gli enti sportivi dilettantistici non iscritti al RUNTS;
  • verranno abrogate le disposizioni fiscali previste dalla legge 266/1991 per le organizzazioni di volontariato.

Leggi qui l’articolo su Vita.it di Gabriele Sepio, direttore del Modulo Terzo Settore del Sole 24 Ore e consulente AiCS.

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