Credito d’imposta sulle donazioni agli enti del terzo settore per il recupero di un bene  

Il 15 settembre 2024 scadrà il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione all’agevolazione SOCIAL BONUS: le domande devono essere trasmesse tramite la piattaforma online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla quale è possibile accedere tramite le credenziali SPIDCIE IDAS.

Le persone fisiche e gli enti del Terzo settore possono richiedere il credito d’imposta del valore del 65 o del 50 per cento delle donazioni ricevute per il recupero di immobili sottratti alla criminalità e utilizzati per lo svolgimento diattività non commerciali.

Il BONUS è ripartito in tre quote annuali e il credito può essere utilizzato in compensazione con modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello della donazione.

La modulistica necessaria è disponibile a questo link: MODULISTICA SOCIAL BONUS.

Il manuale per supportare l’utente nella compilazione della domanda è presente a questo link:  MANUALE PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA.

Social bonus. Cos’è e chi ha diritto all’agevolazione

Il social bonus è uno strumento introdotto dall’art. 81 d.lgs. n. 117/2017 che si concretizza in un credito d’imposta accordato a persone fisicheenti che non svolgono attività commerciali e a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che hanno effettuato erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli Ets:

a)immobili pubblici inutilizzati;

b)beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Questi beni sono utilizzati da parte degli Ets in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate nell’art. 5 d.lgs. n. 117/2017 con modalità non commerciali.

Il credito di imposta ammonta a:

  • 65% per le erogazioni liberalieffettuate da persone fisiche nei limiti del 15% del reddito imponibile;
  • 50% per le erogazioni liberalieffettuate da società nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui;
  • 50% per le erogazioni effettuateda enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile.

Per permettere di beneficiare del social bonus ai soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che effettuano erogazioni nei loro confronti, gli Ets devono presentare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile sulla piattaforma ministeriale e allegando la modulistica prevista.

In particolare, ciascun ente proponente può presentare l’istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno.


Individuazione dei progetti di recupero

L’individuazione dei progetti di recupero sostenibili avviene con un procedimento a sportello diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti.

Ciascun ente proponente deve presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese l’istanza di partecipazione al procedimento accompagnata dai seguenti documenti:

a)    dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’ ente proponente e agli eventuali partner;

b)    scheda anagrafica dell’ente proponente e degli eventuali partner;

c)    almeno due fotografie del bene oggetto dell’intervento;

d)    scheda descrittiva del progetto, con l’indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell’eventuale previsione della valutazione dell’impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d’interesse generale da svolgere;

e)    computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

f)     cronoprogramma degli interventi;

g)    copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;

h)    copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente proponente e degli eventuali partner.