Attenzione però: le asd/ssd in regime di 398 non possono usufruirne. Tempo per farne richiesta fino al 10 agosto 

La legge di bilancio 29/12/2022 n. 197, art. 1, comma 615, lettera a), ha apportato modificazioni all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e ha esteso il credito di imposta, già previsto per l’anno 2022, anche per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023, prevedendo che il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non possa essere comunque superiore a 10.000,00 euro per ogni soggetto richiedente. 

Il tetto massimo complessivo autorizzato dalla norma è pari a euro 35.000.000,00 €. 

Si ricorda che nel caso di insufficienza delle risorse, si procederà alla ripartizione in misura proporzionale al credito di imposta spettante.  

Non sarà tenuto in considerazione l’ordine temporale dell’invio delle richieste

Dalle ore 12.00 dell’11 giugno 2024, e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024, sarà attiva la piattaforma per l’invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel primo trimestre dell’anno fiscale 2023

I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) in possesso dei seguenti requisiti: 

  1. che siano operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici;
  2. che svolgano attività sportiva giovanile;
  3. soggetti beneficiari i cui ricavi, di   cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  Testo  Unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2019 e comunque prodotti in Italia, siano almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro;
  4. l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro.

Attenzione però: NON POSSONO USUFRUIRNE LE ASD/SSD IN REGIME FISCALE AGEVOLATO, COME PREVISTO DALLA LEGGE 398 DEL ’91.

Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo può essere effettuata tramite la piattaforma online che verrà attivata a partire dalle ore 12 dell’11 giugno 2024 e fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2024. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diversa da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti. 

Il link per l’accesso: https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/

Si precisa che detta procedura riguarda esclusivamente le richieste afferenti al primo trimestre 2023 e non al terzo trimestre 2023 che sarà oggetto di una successiva procedura.